Nel 1989 si costituisce a livello nazionale l'Associazione Società Italiana di Psicoterapia Funzionale Corporea (S.I.F.), la quale nasce nel 1975 come Albo del Centro Studi Wilhelm Reich di Napoli, denominato S.I.V. (Società Italiana di Vegetoterapia), su esperienze di formazione, ricerche e metodologie già in atto dal 1970 nello stesso Centro Studi Reich.
La Società Italiana di Psicoterapia Funzionale Corporea è un’Associazione senza scopo di lucro, con un suo Albo di Terapeuti e Ricercatori e con i suoi strumenti di formazione e tutela dei propri iscritti secondo le norme previste nei paragrafi che seguono.
La Società, che aveva sede in Napoli al Vico Santa Maria Apparente N. 22, ha operato ininterrottamente, seguendo gli obiettivi e gli scopi prefissi (Convegni, Seminari, Ricerche, Collegamento con i Soci, Collegamento con altre Associazioni del settore, ecc.), fino a tutto il 2018.
La SIF ha ottenuto il riconoscimento di Ente di interesse pubblico da parte della Regione Campania nel 2006.
Nel 2015 ha cambiato Sede trasferendosi in Via del Parco Camola Ricci 41 80122 Napoli.
Per una svista tecnica la comunicazione del Cambio Sede non è arrivata alla Regione Campania la quale, dopo un sopralluogo alla vecchia sede, non trovandovi l’Associazione, l’ha ritenuta estinta nel 2018. Per ulteriori fraintendimenti la SIF non è riuscita a fare ricorso in tempo. Pertanto oggi si costituisce la nuova Associazione in diretta continuazione con la precedente, denominata Società Italiana di Psicoterapia Funzionale (S.I.F.).
In Italia e all'estero potranno essere aperte altre sedi e centri di attività.
ARTICOLO 2 ScopiLa S.I.F. è un'associazione scientifico-culturale senza finalità di lucro con i seguenti fini:
L'Associazione potrà stringere collaborazione con altri Enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa potrà altresì, mantenendo sempre la sua più completa indipendenza, stimolare accordi con Enti pubblici e strutture private che per la loro particolare qualificazione siano tali da rendere più agevole il perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione.
Fanno parte dell'Associazione le persone che abbiano interesse a partecipare alle sue attività e ne condividano gli scopi, e la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo.
1. Fanno parte dell'Associazione le persone che abbiano interesse a partecipare alle sue attività e ne condividano gli scopi, e la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo.
Sono Soci ricercatori coloro che svolgono ricerche e conducono gruppi di formazione e aggiornamento non psicoterapeutici per operatori scolastici, sociali, sanitari, ecc. I Soci ricercatori sono i laureati che abbiano svolto almeno un corso biennale organizzato da organizzazioni di formazione nazionali ed internazionali collegate alla S.I.F.;
sono Soci psicoterapeuti coloro che sono abilitati a praticare, nel rispetto delle leggi vigenti, attività a carattere psicoterapeutico; in particolare con modalità che rispettino anche l'articolo 16 ("Supervisioni") del presente Statuto. I Soci psicoterapeuti sono i laureati iscritti all'Albo degli Psicologi o dei Medici che abbiano conseguito il diploma della Scuola Europea di Formazione in Psicoterapia Funzionale (S.E.F.) o altre Scuole di specializzazione in Psicoterapia Funzionarle collegate alla S.E.F. riconosciute in base a standard qualitativi dalla S.I.F.
I Soci psicoterapeuti possono essere abilitati dal Consiglio Direttivo a condurre supervisione ai membri della S.I.F., e vengono allora definiti Didatti della Società.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso; è formalizzata con l'iscrizione nel libro dei Soci.
3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato di maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea: per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, per la votazione sulle delibere presentate dal Consiglio Direttivo, per le elezioni degli organi direttivi.
1. L'ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo che decide con provvedimento motivato.
L'ammissione alla S.I.F. in qualità di Soci ricercatori o psicoterapeuti viene disposta sulla base:
2. I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato dal Consiglio Direttivo.
3. Tutti i Soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo in relazione agli organi elettivi dell'Associazione; il voto spetta a chi è socio da almeno tre mesi.
4. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.
5. Tutti i soci sono tenuti a rispettare i codici etici e deontologici delle professioni e categorie di appartenenza.
1. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall'Associazione. Le dimissioni devono essere presentate al Consiglio Direttivo attraverso comunicazioni ufficiali.
2. I Soci possono altresì perdere la qualifica di Socio per i seguenti motivi:
Nel primo caso la decadenza dalla qualifica di Socio avviene per delibera insindacabile del Consiglio Direttivo. Negli altri due casi la esclusione avviene per delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
L'esclusione ha effetto dal giorno della notifica che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata.
1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.
2. L'Assemblea si riunisce, nella sede dell'Associazione o in altra località purché nell'ambito del territorio nazionale, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo e delle linee programmatiche dell'Associazione stessa.
3. Le funzioni dell'Assemblea sono:
4. L'Assemblea può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza dei Consiglieri, oppure da almeno un quinto dei Soci.
5. La convocazione è fatta tramite comunicazioni ufficiali, contenenti l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, e che comunque giunga ai Soci almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.
6. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
7. Ogni Socio ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro Aderente all'Associazione che non sia Amministratore. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.
8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le deliberazioni di modifica dello Statuto, occorre la presenza dei tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
9. L'Assemblea viene presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, o in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo da un presidente eletto all'interno dell'Assemblea stessa.
ARTICOLO 9 Il Consiglio Direttivo1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto a scelta dell'Assemblea da 5 o 7 membri, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
I componenti del Consiglio Direttivo devono essere soci.
2. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
3. Qualora un componente del Consiglio si assenti senza giustificazione per tre volte di seguito decade dal suo incarico.
4. Se per qualsiasi motivo viene meno un membro del Consiglio Direttivo, il Direttivo stesso chiama a sostituirlo il primo dei non eletti, oppure, in mancanza, uno dei Soci a sua scelta. Colui che è stato cooptato a Consigliere dura in carica per lo stesso periodo residuo di tutto il Consiglio Direttivo.
5. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
6. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
7. Il Consiglio Direttivo può designare uno o più responsabili, da scegliersi nel proprio ambito o anche al di fuori di questo, cui affidare l'esecuzione di alcuni compiti o atti o categorie di atti o di alcune sue deliberazioni, anche in nome e per conto dell'Associazione.
8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
ARTICOLO 10 Il Presidente1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione, e la rappresenta scientificamente e legalmente di fronte a terzi e anche in giudizio.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, e dispone che le deliberazioni del Consiglio Direttivo e le direttive dell'Assemblea vengano realizzate. Verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
3. Il Presidente e il Vicepresidente hanno facoltà disgiuntamente di aprire conti correnti e di effettuare ogni operazione di tipo bancario e postale.
1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
1. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione, dell'iter di ammissione dei soci, degli aspetti di segreteria delle attività dell'Associazione.
1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene il libro soci, il libro verbali assemblee e il libro verbali degli organi di amministrazione e (se nominato) dell’organo di controllo.
2. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.
Cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità; controlla la tenuta dei libri contabili; predispone i bilanci per il Consiglio Direttivo. Ha facoltà di effettuare ogni tipo di operazione bancaria.
1. L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato se sono superati due di questi limiti per due esercizi consecutivi:
2. Se per due esercizi i requisiti predetti vengono meno, cessa l'obbligo dell'organo di controllo.
3. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
5. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 D.L.vo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
6. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge (quando per due esercizi consecutivi sono superati almeno due di questi limiti:
Ogni Socio ricercatore e psicoterapeuta per mantenere la qualifica di socio e l'iscrizione all'Albo della Società è tenuto a seguire un programma minimo annuale di aggiornamento e supervisione disposto dal Consiglio Direttivo.
Tutti i soci della S.I.F. sono chiamati a sostenere le attività di ricerca, di intervento, di promozione generale della società di cui all'art.2 (sia sul versante più propriamente tecnico-scientifico sia su quello organizzativo) coordinate dal Consiglio Direttivo.
1. Le entrate dell'Associazione sono costituite dai versamenti effettuati dai Soci; da contributi o elargizioni da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche; da beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo.
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità sociali.
2. Il Consiglio Direttivo stabilisce quote di iscrizione all'Associazione e quote annuali.
3. E' comunque facoltà dei Soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali, di qualsiasi entità che sono comunque a fondo perduto.
4. Le quote o i contributi associativi non sono rivalutabili né ripetibili. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazioni trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
1. Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed uno consuntivo.
2. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.
1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
1. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) sorga fra i soci o fra i soci e la associazione, o fra i soci e il Consiglio Direttivo o fra i membri di tale organo, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà senza formalità di rito; l’arbitro verrà scelto di comune accordo fra gli iscritti all'albo degli Avvocati, o dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri, e in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Napoli.
1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo
2. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi speciali vigenti in materia.
FIRMATO: PAOLA BARBARA BOVO - ELIO VEZZA - GIUSEPPINA PISCOPO - ROBERTO CARBONE (sigillo)